STATUTO
“CHIAROSCURI E ALTRE STORIE”
Associazione di Promozione Sociale
Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede e durata
1.1
E’ costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Chiaroscuri
& Altre Storie APS”,
di seguito chiamata per brevità “Associazione”.
1.2
L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a
criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari
opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale
senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi
natura,
le cariche associative sono elettive e
tutti gli associati possono accedervi.
1.3
L’Associazione ha sede nel Comune di Bussero (MI) e può costituire sedi
secondarie sia in Italia che all’estero.
1.4
Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando
modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea
Straordinaria.
1.5
Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede
principale nell’ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui
tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
1.6
La durata dell’Associazione è illimitata.
1.7
L’Associazione adotta come riferimento legislativo la legge 383/00, la legge
regionale 01/08, capo III e le loro eventuali variazioni.
Articolo 2
Finalità e attività
2.1
L’Associazione ha finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, non ha fini di lucro neppure indiretto. Le attività
d'interesse generale sono svolte in favore dei propri associati, di loro
familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati nel pieno rispetto della libertà e dignità
degli associati.
L’Associazione in merito all’attività di interesse generale, come da
D.lgs 117/17, specificatamente all’art. 5,
lettera (i), esercita un’attività di organizzazione e gestione di attività
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica
del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo. Intende attivarsi su due settori: promuovere e organizzare la
ricerca nell'ambiente dell'Arte Cinematografica; creare eventi e iniziative
legate ai libri, pubblicazioni e discipline ad essi collegate, musicali,
teatrali, fotografiche nonché di tutte quelle tematiche sociali, letterarie,
filosofiche, storiche e scientifiche a cui le opere cinematografiche e
librarie fanno riferimento, promuovendo curiosità e interesse per chi non è
già un lettore o cinefilo conoscitore della cultura connessa.
L‘Associazione si propone di diventare un centro di
formazione cinematografica che si prefigge di: diffondere la conoscenza
cinematografica; educare lo spettatore alla comprensione del linguaggio
cinematografico; rivisitare i classici e ripresentarli alle nuove
generazioni; rileggere la produzione cinematografica in funzione della
storia del Cinema, contestualizzando le opere nei periodi storici,
soprattutto per quanto riguarda i rapporti dell’Arte Cinematografica con le
specifiche situazioni culturali,economiche e politiche; sviluppare attività
di contatto continuo con cineteche, ambasciate, enti e associazioni
culturali pubblici e privati di tutto il mondo.
In merito alla promozione della cultura libraria e
alle tematiche sociali connesse, ci si propone di trovare modi,
convenzionali e meno, per promuovere interesse e curiosità e far avvicinare
nuove persone ai libri e pubblicazioni, in qualsiasi loro forma: verbale,
visiva, cartacea, digitale, multimediale, ecc. A tal fine ci si prefigge
anche di creare occasioni e servizi che permettano la più ampia fruibilità e
accesso a libri e pubblicazioni, anche in sinergia con il servizio pubblico.
Il nostro lavoro di promozione intende ampliare il complesso dell’offerta
culturale rivolta alla cittadinanza e potenziare e valorizzare l’offerta
esistente. Ci proponiamo anche sviluppare attività di contatto e di
collaborazione o sinergie con enti, pubblici e privati, associazioni e
gruppi culturali esistenti che si occupino di cultura libraria e discipline
ad essa collegabili, sia nel nostro territorio che in aree più ampie.
2.2
Per la realizzazione delle suddette finalità l’Associazione, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti
attività:
-
organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni, relazioni
di viaggi, stages, concorsi, festival, rappresentazioni e mostre, visite
guidate;
-
promuovere corsi e seminari di aggiornamento e perfezionamento
teorico/pratici, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, incontri con
l’autore, letture collettive, promozione di libri e del servizio con
formazione alla lettura, gestione di qualsivoglia evento legato ai libri;
-
realizzare iniziative ludiche, d‘animazione, connesse ai vari scopi
associativi, in particolare per i più giovani;
-
instaurare un continuo rapporto di scambio, collaborazione e aggiornamento
con le altre realtà informative che esistono sia sul territorio comunale che
dell’area in cui il comune è inserito come scuole, asili, altre associazioni
ed enti pubblici e privati;
-
promuovere e organizzare eventi e iniziative legate alla lettura, ai libri,
a pubblicazioni, in qualsiasi loro forma, alle arti e discipline ad essi
collegate, musicali, teatrali, cinematografiche e fotografiche, nonché di
tutte quelle tematiche sociali, letterarie, filosofiche, storiche e
scientifiche a cui le pubblicazioni fanno riferimento;
-
fornire informazioni, spunti, ispirazione e promozione su libri,
pubblicazioni e cultura ed essi collegata, con una particolare attenzione a
promuovere curiosità e interesse per chi non è già un lettore o conoscitore
della cultura connessa;
-
supportare l’attività Bibliotecaria nella sua globalità, in iniziative e
orari, nel cui contesto la presenza attiva dei cittadini contribuisce a
integrare, valorizzare e ampliare, sia il complesso dell’offerta culturale
rivolta alla cittadinanza, che la possibilità per la stessa di fruire degli
spazi e degli orari di apertura a garanzia della qualità delle prestazioni,
dell’assistenza e del pieno accesso ai servizi culturali.
2.3
L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale
prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e
gratuita dagli associati.
2.4
In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale,
anche ricorrendo a propri associati.
2.5
L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il
raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti
sia pubblici che privati.
Articolo 3
Criteri ammissione associati
3.1
Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali
ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza
alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e
ideologia.
3.2
Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è
illimitato.
3.3
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3.4
L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela
dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle “pari
opportunità” tra uomo e donna.
3.5
Sono associati coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione in
qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui
domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati
ordinari.
3.6
Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari quelle persone che
hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.
3.7
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone
giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita
deliberazione dell'istituzione interessata.
3.8
Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali
dell'associazione; la quota a carico degli associati non ha carattere
patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea.
3.9
La quota è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile
in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e,
salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versata entro 30 giorni
prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto
economico-finanziario dell'esercizio di riferimento.
Articolo 4
Perdita della qualifica di associato
4.1
La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.
4.2
L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’Associazione
dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non
comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme
eventualmente versate all’Associazione. Le dimissioni diventano effettive
nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma
permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei
confronti dell’Associazione.
4.3
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione per gravi fatti a carico
dell’associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di
eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per
comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione.
4.4
Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione
dell’associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all’Assemblea
degli associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via
definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata e comunque non
oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione del ricorso.
4.5
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del
provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le
quali sia stata deliberata.
Articolo 5
Diritti e doveri degli associati
5.1
Gli associati hanno diritto a:
-
frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e
a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
-
partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota
associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;
-
conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi
sociali;
-
dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo;
-
proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
-
discutere e approvare i rendiconti economici;
-
essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
-
eleggere ed essere eletti membri degli Organismi
Dirigenti, se maggiorenni.
5.2
Gli associati sono tenuti a:
-
osservare le norme del presente statuto e le
deliberazioni adottate dagli organi associativi;
-
contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli
scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
-
versare regolarmente la quota associativa annuale;
-
svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi
associativi;
-
astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in
contrasto con gli scopi dell'Associazione.
5.3
Secondo quanto previsto dall’art. 8 secondo comma delle Disposizioni di
Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l’uso
del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché
il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di
democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.
5.4
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le
modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del
consiglio direttivo
Articolo 6
Organi dell'Associazione
6.1
Sono Organi dell’Associazione:
-
l’Assemblea degli Associati;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente.
6.2
Può inoltre essere costituito il seguente organo di controllo e garanzia:
-
Il Collegio dei Garanti.
6.3
Tutte le cariche associative sono elettive, gratuite e hanno durata di tre
anni.
6.4
Agli associati che svolgono attività di volontariato può essere riconosciuto
il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme
stabilite dal
regolamento interno e dalla disciplina
fiscale.
Articolo 7
L'Assemblea degli associati
7.1
L’Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad
assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti
gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il
valore della quota versata.
7.2
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria
almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e comunque ogni
qualvolta si renda necessario per le esigenze dell’Associazione.
7.3
La convocazione può avvenire anche su richiesta di
almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli
aderenti; in tal caso l’Assemblea deve essere tenuta entro 60 (sessanta)
giorni dalla richiesta di convocazione.
7.4
L’Assemblea come da
D.lgs 117/17,
svolge le funzioni indicate nell’art. 25 comma 1 con i
seguenti compiti:
deliberare in merito al preventivo
economico-finanziario per l’anno successivo e al rendiconto
economico-finanziario dell'anno precedente;
-
esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio
Direttivo;
-
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
-
eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
-
deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte
dal Consiglio Direttivo;
-
ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal
Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
-
deliberare in merito al regolamento interno all’uopo predisposto dal
Consiglio Direttivo;
-
fissare l’ammontare della quota associativa.
-
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o
dallo statuto alla sua competenza.
-
delibera
sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione
di responsabilità nei loro confronti;
-
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7.5
L'Assemblea straordinaria viene convocata per la
discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e
liquidazione dell’Associazione.
7.6
Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo
scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richieste le
maggioranze indicate nell'art. 13.
7.7
L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione,
mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite
lettera, o tramite
telefax, o con altro mezzo anche
elettronico (e-mail) che certifichi la ricezione della comunicazione da
parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso
termine, presso la sede
dell’associazione; l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione
dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
7.8
L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee
modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati
diventasse
particolarmente elevato e comunque tale da
rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
7.9
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la
presenza della metà più uno degli associati.
7.10
In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione
deve aver luogo
almeno 24 (ventiquattro) ore
dopo la prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a
maggioranza dei presenti.
7.11
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà
redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
7.12
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione
all’albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro
delle Assemblee
degli associati. Le decisioni
dell’Assemblea impegnano tutti gli associati.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo
8.1
L’organo di Amministrazione è il
Consiglio Direttivo; il potere di rappresentanza attribuito
agli
amministratori
è
generale. E’
composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 9 (nove) Consiglieri,
nominati dall’Assemblea tra i propri associati, preferibilmente da definirsi
in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi
componenti sono rieleggibili.
8.2
Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un
Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi
componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle
attività dell’Associazione.
8.3
Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente
mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione
e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri
almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria, almeno
2 (due) giorni prima della riunione, quando ne facciano richiesta almeno 3
(tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.
8.4
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti
e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle
deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del
Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli
atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.
8.5
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
-
gestire le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di
quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017
-
svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative
all’Associazione;
-
esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità
dell’Associazione;
-
formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate
dall'Assemblea;
-
predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la
programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e
sociale
dell’attività svolta;
-
eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
-
nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
-
deliberare circa l'ammissione degli associati;
-
deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
-
decidere le modalità di partecipazione
dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.
8.6
Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate
nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea
convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono
con gli altri componenti.
Articolo 9
Il Presidente
9.1
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi
componenti a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di tre
anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale
dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
9.2
Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che
impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo,
ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle
sedute.
9.3
E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a
qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando
liberatorie e quietanze.
9.4
E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio
Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
9.5
In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di
competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione
successiva.
9.6
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono
svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per
l’approvazione della relativa delibera.
Articolo 10
Collegio dei Garanti
10.1
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre
componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i
non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio,
effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono
essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla
nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
10.2
Il Collegio:
-
ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e
l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi
stessi;
-
giudica ex bono
et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
10.3
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l’esame e la
risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio
anche temporalmente.
Articolo 11
Il Patrimonio sociale
11.1
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di
ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è
utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo
perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
-
beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
-
i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla
realizzazione delle sue finalità istituzionali;
-
contributi, erogazioni e lasciti diversi;
-
fondo di riserva.
11.2
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
-
proventi derivanti dal proprio patrimonio;
-
eredità, donazioni e legati;
-
contributi di privati;
-
contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati
al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei
fini statutari;
-
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
-
entrate derivanti da convenzioni;
-
quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
-
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,
artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
-
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di
promozione sociale.
11.3
L’associazione ha il
divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonché
fondi, riserve comunque denominate o capitale
durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2
del d.lgs. 117/2017
Articolo 12
Il Bilancio
12.1
Il
consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel
pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs.
n. 117/2017
12.2
L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni
anno.
Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e
termina il trentuno dicembre dell’anno.
12.3
Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere
presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea
entro quattro
mesi dalla chiusura
dell’esercizio.
12.4
Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede
dell’Associazione per i 15 (quindici) giorni precedenti l’assemblea affinché
possa essere
consultato da ogni
associato.
12.5 L’eventuale
avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle
attività istituzionali previste dal presente statuto.
Articolo 13
Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione
13.1
Le proposte di modifica allo statuto possono essere
presentate all’Assemblea da uno degli organi a da almeno 1/10 (un decimo)
degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con
la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni
sono approvate dall’Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e
con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
13.2
Lo scioglimento dell'Associazione,
la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’associazione
e la devoluzione del patrimonio sono deliberati
dall'Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto
favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
13.3
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,
previo parere dell’Ufficio regionale del RUNTS di cui all’art 45, comma 1,
del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta
dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che
nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel
caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo,
il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a
norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017
13.4 In ogni caso,
i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli
amministratori e dipendenti della stessa.
Articolo 14
Disposizioni finali
14.1
Per quanto non previsto dal presente Statuto o dall’eventuale regolamento
interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla legge
383/00, alla legge regionale 01/08, capo III, al codice civile, al d.lgs.
117/2017 e alle loro eventuali variazioni.
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